Statuto

Federazione Speleologica del Lazio

ARTICOLO 1 (Costituzione e Scopi)
È costituita l’associazione Federazione Speleologica del Lazio, più brevemente F.S.L. con sede in Roma.
La Federazione Speleologica del Lazio è una libera associazione senza scopo di lucro dei gruppi speleologici della Regione Lazio.
La F.S.L. ha per scopo la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, con particolare riferimento allo sviluppo della speleologia e alla salvaguardia dell’ambiente carsico e sotterraneo.
Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra citate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.
La F.S.L. difende la speleologia come libera attività di esplorazione e di ricerca, promuovendo il superamento dei vincoli e delle restrizioni al suo svolgimento.
La F.S.L., fatta salva l’autonomia dei singoli gruppi, promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli speleologi del Lazio e di differenti regioni e nazionalità.
A tal fine promuove periodicamente un convegno regionale ed altre iniziative a carattere scientifico e culturale, dandosi a tal fine le strutture organizzative, anche temporanee, necessarie alla realizzazione degli impegni assunti.
La F.S.L. istituisce, aggiorna e conserva il Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Regione Lazio; i dati catastali sono liberamente consultabili secondo le norme del relativo regolamento.
La F.S.L. ha mandato di rappresentanza collettiva dei gruppi speleologici federati, in particolare nei rapporti con la Regione Lazio, gli enti locali, il Club Alpino Italiano (CAI) e la Società Speleologica Italiana (SSI).

ARTICOLO 2 (Strutture della F.S.L.)
Costituiscono la F.S.L. i gruppi speleologici federati.
Sono organi della F.S.L.: l’Assemblea degli Speleologi del Lazio, l’Assemblea dei Delegati, il Presidente, i Segretari, il Tesoriere, la Giunta Esecutiva e il Conservatore del Catasto.
La F.S.L. istituisce la Scuola di Speleologia della Federazione, organizzata secondo le modalità e le strutture deliberate dall’Assemblea dei Delegati.
La Scuola promuove la realizzazione dei corsi di speleologia della F.S.L. e dei gruppi aderenti nonchè la formazione dei Maestri di Speleologia e delle Guide Speleologiche.

ARTICOLO 3 (Singoli speleologi)
Possono collaborare alla Federazione anche singoli speleologi non iscritti ad alcun gruppo speleologico federato.
I singoli speleologi hanno un ruolo consultivo che si esprime in seno all’Assemblea degli Speleologi del Lazio.

ARTICOLO 4 (Gruppi speleologici federati)
Possono essere ammessi a far parte della F.S.L. i gruppi speleologici autonomi – e quelli interni ad associazioni non specificatamente speleologiche – costituiti da almeno due anni e che abbiano sede nel territorio della Regione Lazio.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I gruppi speleologici federati hanno in seno alla Federazione un ruolo deliberativo che si esprime nell’Assemblea dei Delegati e sono tenuti al pagamento di una quota sociale di iscrizione annuale.
I gruppi speleologici devono presentare domanda di ammissione al Presidente della Federazione, corredata dai seguenti documenti:
  • Atto o delibera costitutiva;
  • Statuto e/o regolamento dell’associazione dai quali risulti che il gruppo non ha fini di lucro e persegue attività tese all’esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;
  • Indirizzo della sede sociale;
  • Designazione del Presidente o del Responsabile del Gruppo;
  • Elenco nominativo dei soci;
  • Curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonchè le eventuali pubblicazioni.
La domanda di ammissione presentata dai gruppi speleologici interni ad associazioni non specificatamente speleologiche deve essere firmata congiuntamente dal responsabile del gruppo e dal legale rappresentante dell’associazione di appartenenza.
La domanda viene esaminata dall’Assemblea dei Delegati che delibera sull’ammissione a maggioranza assoluta dei gruppi speleologici federati aventi diritto al voto.
I gruppi speleologici federati saranno esclusi dalla Federazione qualora violino le norme dello Statuto o del Regolamento del Catasto.
La Giunta Esecutiva, compiuta ogni necessaria ed opportuna indagine su fatti e circostanze, esporrà all’Assemblea dei Delegati la proposta di esclusione che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei gruppi speleologici federati aventi diritto al voto, fatta esclusione per il Gruppo oggetto del provvedimento.
L’esclusione per morosità avviene invece automaticamente al secondo anno di mancato pagamento della quota sociale.
I gruppi speleologici federati dovranno presentare ogni anno una relazione sulle attività svolte, l’aggiornamento del Presidente o del Responsabile del Gruppo e l’Elenco nominativo dei soci.

ARTICOLO 5 (Assemblea degli Speleologi del Lazio)
L’Assemblea degli Speleologi del Lazio è l’organo consultivo della Federazione ed è costituita dai singoli speleologi e da tutti i soci dei gruppi speleologici federati.
È il momento di confronto tra gli speleologi, di valutazione del lavoro svolto, di indirizzo sulle attività future della Federazione.
L’Assemblea degli Speleologi del Lazio vota in forma palese a maggioranza dei presenti sulle mozioni che vengono presentate nel corso dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno su convocazione del Presidente della Federazione effettuata ai gruppi speleologici federati con diffusione pubblica.
L’Assemblea viene convocata in via straordinaria dal Presidente della Federazione su richiesta motivata sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) membri dell’Assemblea degli Speleologi del Lazio, o su sollecito della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 6 (Assemblea dei Delegati)
L’Assemblea dei Delegati è l’organo deliberante della Federazione ed è costituita dai delegati dei gruppi speleologici federati designati formalmente dai gruppi stessi.
Hanno diritto ad intervenire ed hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, tutti i gruppi speleologici federati in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.
L’incarico di Delegato, formulato ogni biennio su carta intestata del gruppo speleologico federato e sottoscritto dal Presidente o Responsabile del gruppo, dovrà essere attribuito a due soci maggiorenni.
Con lettera motivata, il Presidente o Responsabile del gruppo potrà comunicare ai Segretari della Federazione la sostituzione di uno o di entrambi i delegati.
I gruppi speleologici federati devono indicare esplicitamente gli indirizzi dei due Delegati cui dovranno essere recapitate le convocazioni da parte dei Segretari della Federazione.
Fa parte di diritto dell’Assemblea dei Delegati il Presidente della Federazione con diritto di voto.
Il Presidente provvederà ad invitare alle assemblee i membri della Giunta Esecutiva, il Conservatore del Catasto, il Delegato della zona speleologica di appartenenza del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), i due esperti designati dalla F.S.L. del Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente della Regione Lazio, e quanti altri riterrà necessari con funzioni consultive.
In via esemplificativa, l’Assemblea dei Delegati stabilisce lo stemma ufficiale della Federazione, delibera sull’ammissione o esclusione dei gruppi, sulla destinazione dei fondi, sui bilanci, su eventuali modifiche ed integrazioni dello Statuto o del Regolamento del Catasto come previsto dall’Art. 14 e su ogni altro punto messo all’ordine del giorno su proposta del Presidente, della Giunta Esecutiva, dei gruppi speleologici federati o di singoli speleologi; valuta le relazioni degli altri organi della Federazione; nomina ogni due anni il Presidente della Federazione, i Segretari, il Tesoriere e il Conservatore del Catasto; stabilisce l’ammontare delle quote sociali annuali; indica la sede del Catasto; approva il verbale dell’Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea dei Delegati, convocate dal Presidente almeno una volta l’anno saranno valide qualora siano presenti la metà più uno dei gruppi speleologici federati aventi diritto al voto.
Ogni gruppo, per motivi importanti o urgenti, può richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea dei Delegati.
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, il Presidente dovrà entro 30 giorni ripetere la convocazione con uguale ordine del giorno; in tale caso l’Assemblea dei Delegati sarà valida qualunque sia il numero dei gruppi speleologici federati presenti.
Le lettere di convocazione dell’Assemblea dei Delegati dovranno indicare l’ordine del giorno degli argomenti da discutere e la voce “varie ed eventuali” e dovranno essere inoltrate ai gruppi speleologici federati e ai delegati, nelle modalità convenute dall’Assemblea medesima, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Tutte le votazioni dell’Assemblea dei Delegati sono tenute a voto palese ed a maggioranza assoluta dei gruppi speleologici federati presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.
Non sono ammesse deleghe.
In caso di votazione in sede di Assemblea dei Delegati ad ogni gruppo speleologico federato compete comunque un solo voto.
Delle Assemblee dei Delegati viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, da trascriversi su apposito libro, tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta motivata.

ARTICOLO 7 (Presidente)
Il Presidente rappresenta la Federazione a tutti gli effetti, dà esecuzione allo Statuto ed alle delibere dell’Assemblea dei Delegati; insieme alla Giunta Esecutiva convoca le Assemblee e coordina le riunioni dell’Assemblea dei Delegati.
Nel momento in cui accetta l’incarico conferitogli, rinuncia all’eventuale delega di rappresentanza del proprio gruppo che in tal caso provvederà ad una designazione suppletiva.
La stessa persona non può essere eletta Presidente per più di due bienni consecutivi.
In caso di impedimento, il Presidente o in subordine l’Assemblea dei Delegati possono nominare un Delegato a rappresentarlo con la figura di Vice Presidente pro tempore.

ARTICOLO 8 (Segretari)
I segretari, in numero di due, sono eletti nel novero dei delegati dei gruppi speleologici federati; essi svolgono tutti i compiti loro demandati dall’Assemblea dei Delegati e dal Presidente.
La stessa persona non può essere eletta Segretario per più di due bienni consecutivi.
I Segretari provvedono a turno alla verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati.

ARTICOLO 9 (Tesoriere)
Il Tesoriere cura l’esazione dei crediti e il pagamento dei debiti della Federazione.
Redige i bilanci preventivi e consuntivi ed è personalmente responsabile della conservazione dei fondi della Federazione e della correttezza delle operazioni contabili.
Della gestione amministrativa e fiscale del patrimonio della Federazione è responsabile la Giunta Esecutiva.
Le eventuali situazioni negative di bilancio e patrimoniali vengono sanate in solido da tutti i soci dei gruppi speleologici federati.

ARTICOLO 10 (Giunta Esecutiva)
La Federazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva (GE).
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Segretari e dal Tesoriere, eletti per il primo biennio in sede di atto costitutivo.
La Giunta Esecutiva ha il compito di preparare l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati, di attuarne le deliberazioni e di presentare una relazione sulla propria attività.
La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente o di altri due suoi membri, e delibera a voto palese con maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente può invitare alle riunioni della Giunta membri della F.S.L. il cui contributo, a titolo consultivo, sia ritenuto necessario in base a particolari esigenze o argomenti all’ordine del giorno.
L’operato della Giunta Esecutiva è soggetto a ratifica da parte dell’Assemblea dei Delegati.
In caso di dimissioni di un membro della Giunta Esecutiva, il Presidente o un Segretario devono convocare l’Assemblea dei Delegati per l’opportuna sostituzione.
La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Federazione, fatto salvo quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi vigenti all’Assemblea dei Delegati.

ARTICOLO 11 (Conservatore del Catasto)
Il Conservatore del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Regione Lazio è eletto dall’Assemblea dei Delegati.
Il Conservatore gestisce la formazione, l’aggiornamento e la conservazione del Catasto secondo le norme del relativo regolamento, che fa parte integrante del presente statuto.
Il Conservatore del Catasto è personalmente responsabile del materiale cartografico, dell’archivio dati e delle dotazioni costituite dalla F.S.L.; deve presentare all’Assemblea dei Delegati una relazione annuale sullo stato del Catasto.

ARTICOLO 12 (Fondi e patrimonio della FSL)
La Federazione amministra tramite l’Assemblea dei Delegati ed avvalendosi del Tesoriere i propri fondi costituiti dalle seguenti voci:
  • quote sociali in forma di contributo annuale obbligatorio versato dai gruppi speleologici federati entro il mese di marzo;
  • contributi provenienti da Enti pubblici o privati;
  • proventi di attività, ricerche, studi, pubblicazioni e di altre iniziative;
  • eventuali donazioni.
La Federazione Speleologica del Lazio, tramite l’Assemblea dei Delegati, potrà delegare uno o più gruppi a dare esecuzione a programmi, interventi o consulenze relative a fondi posti in gestione federativa.
La F.S.L. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Federazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13 (Esercizio dell’associazione e rendiconto)
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni anno il Tesoriere ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario, ai sensi dell’art. 11, comma 4 quinquies, lettera D del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall’art. 5 del D.L.vo 460 del 4.12.97.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 14 (Modifiche Statuto e Regolamento del Catasto)
Il presente Statuto e il Regolamento del Catasto, approvati nel corso della riunione federativa del 17 dicembre 1994, potranno essere modificati o integrati mediante iscrizione preventiva all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Delegati, previa distribuzione nella lettera di convocazione dei testi integrali proposti a confronto con quelli eventualmente esistenti, e successiva approvazione a maggioranza assoluta dei gruppi speleologici federati aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto devono essere preventivamente discusse dall’Assemblea degli Speleologici del Lazio, appositamente convocata.

ARTICOLO 15 (Scioglimento della Federazione)
L’eventuale scioglimento della Federazione deve essere ratificato dall’Assemblea dei Delegati con la maggioranza dei tre quarti dei gruppi speleologici federati nel corso di una riunione appositamente convocata.
Il patrimonio della F.S.L., in caso di suo scioglimento per qualunque causa, estinte le obbligazioni in essere, sarà devoluto per finalità di utilità generale o ad altre associazioni con finalità analoghe.
L’eventuale scioglimento della Federazione deve essere preventivamente discusso dall’Assemblea degli Speleologi del Lazio, appositamente convocata.
Si considera sciolta in modo automatico la Federazione qualora il numero dei gruppi speleologici federati risulti inferiore a cinque.