Federazione Speleologica del Lazio
ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE)1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “Federazione Speleologica del Lazio”, in sigla “FSL” (d’ora in avanti Federazione).
La Federazione è un’organizzazione già fondata in Roma in data 17 dicembre 1994 tramite atto del notaio Maria Lida Cianci rep.51327 racc.6098.
2. A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo Settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, la Federazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.
La nuova denominazione non comporta modifica del presente statuto e verrà comunicata a tutti gli uffici interessati.
ARTICOLO 2 (SEDE – DURATA)
1. La Federazione ha sede in Roma. Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
Di tale variazione dovrà essere data comunicazione a tutti gli uffici preposti.
3. La durata della Federazione è illimitata.
ARTICOLO 3 (FINALITÀ E ATTIVITA’)
1. La Federazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Scopo principale della Federazione è: – la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale con particolare riferimento alle aree carsiche di superficie e sotterranee;
– la conoscenza, lo studio e la tutela degli ipogei naturali e del paesaggio ad essi collegati soprattutto del territorio laziale;
– la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici di rilevanza speleologica; – la divulgazione della pratica della speleologia come libera attività di esplorazione e ricerca nelle zone carsiche soprattutto della regione Lazio;
– la diffusione di una didattica ambientale e speleologica volta alla conoscenza e al rispetto dei fenomeni carsici.
Inoltre la Federazione – promuove ed organizza l’attività di ricerca e di studio di cui sopra, di valorizzazione e di difesa dei risultati conseguiti;
– promuove lo sviluppo delle relazioni e le collaborazioni fra i Gruppi Speleologici del Lazio e fra questi ed i Gruppi Speleologici italiani ed esteri;
– rappresenta le organizzazioni speleologiche ad essa associate nelle relazioni, convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzazioni e singoli che si occupano di speleologia e delle tematiche sopra riportate. In riferimento alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 essa opera in via esclusiva o principale nei seguenti ambiti:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. La Federazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale sopra riportate:
– promuove iniziative di salvaguardia dell’ambiente carsico e di protezione dei bacini acquiferi sotterranei;
– cura il Catasto Regionale delle Grotte e delle Aree Carsiche del Lazio affidatole dalla normativa regionale il quale contiene una completa documentazione delle cavità naturali ufficialmente censite nel Lazio. Per tale incarico la Federazione nomina un Conservatore del Catasto, eletto dall’Assemblea dei Soci, e che organizzerà tale compito in conformità di un apposito regolamento interno;
– collabora attivamente con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell’opera di prevenzione degli incidenti negli ipogei o nelle fasi di avvicinamento agli stessi; – gestisce progetti anche multidisciplinari di tutela ambientale a carattere scientifico o anche più generalmente a carattere didattico culturale e ambientale;
– organizza direttamente, o in collaborazione con i propri associati, corsi ed iniziative a carattere formativo e/o divulgativo.
2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Federazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore.
3. La Federazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
4. Per la realizzazione delle proprie attività, essa può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro quei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. La Federazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche avvalendosi dei soci dei Gruppi Speleologici aderenti, sempre nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
ARTICOLO 4 (SOCI)
1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire alla Federazione, senza discriminazione alcuna, i Gruppi Speleologici con sede nella regione Lazio che ne condividano le finalità, che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano nel presente Statuto e lo accettino.
2. Gli enti aderenti devono essere senza fine di lucro e conservano la propria autonomia amministrativa ed operativa in ogni ambito. Partecipano alla vita associativa della Federazione tramite il proprio rappresentante legale o un suo delegato.
ARTICOLO 5 (REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE)
1. All’interno della Federazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il Gruppo Speleologico che condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi della Federazione. Nella domanda dovrà essere allegata una relazione scritta dal presidente del Gruppo Speleologico dalla quale si evinca che l’attività speleologica viene svolta da almeno due anni in coerenza con le finalità perseguite dalla Federazione stessa.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, successivamente è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’ente interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’ente interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi durante la sua prima seduta utile.
3. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota. Il Consiglio Direttivo avrà cura di annotare i nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa secondo le modalità previste dal regolamento interno.
4. L’ammissione comporta il pagamento della quota associativa per tutto l’anno.
5. La qualità di socio ha carattere permanente e si perde unicamente nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono quindi ammesse adesioni in contrasto a tale principio e con criteri limitativi di diritti. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Il pagamento della quota annuale non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Essa è altresì non rimborsabile, non trasferibile e non rivalutabile.
ARTICOLO 6 (DIRITTI DEI SOCI)
1. I Gruppi aderenti hanno diritto di partecipazione alla vita associativa. Ogni socio ha diritto:
– di partecipare alle Assemblee e votare gli argomenti all’ordine del giorno;
– di eleggere e di candidare propri associati per le elezioni degli organi sociali;
– di partecipare a tutte le manifestazioni e attività organizzate;
– di ricevere le pubblicazioni edite dalla Federazione;
– di utilizzare strutture ed attrezzature della Federazione nelle modalità stabilite dal regolamento interno;
– di ricevere i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
– ad accedere (anche i loro associati) ai dati del Catasto nelle modalità previste da apposito regolamento interno.
3. Hanno inoltre diritto di esaminare tutti i libri sociali obbligatori (es. libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e di altri eventuali Organi sociali o commissioni se istituiti), previa richiesta scritta del proprio rappresentante legale, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della Federazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I Gruppi Speleologici associati (e i loro stessi membri) sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal modo conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dalla Federazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, la Federazione potrà richiedere la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
ARTICOLO 7 (DOVERI DEI SOCI)
1. I Gruppi aderenti alla Federazione sono tenuti:
a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
b) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi e delle attività, nelle modalità stabilite da apposito regolamento interno;
c) al pagamento di eventuali quote straordinarie per far fronte alle necessità della Federazione e che siano state deliberate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
d) a comunicare alla Federazione ogni variazione utile alla corretta gestione associativa (cariche sociali, indirizzi, proprie variazioni statutarie, nominativo del proprio delegato, etc.);
e) a inviare una relazione annuale sulla propria attività, utile per stabilire il mantenimento dei requisiti di appartenenza alla Federazione e comprendente l’elenco dei propri soci.
2. Il Gruppo aderente che non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, può incorrere alla radiazione così come previsto dal successivo articolo 8. Tale decisione può essere preceduta da provvedimenti disciplinari, adottati anche in via graduale dal Consiglio Direttivo in conformità di un apposito regolamento interno: – due solleciti scritti;
– sospensione temporanea dei diritti sociali per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno. Il Gruppo potrà rientrare a goderne previa regolarizzazione delle inadempienze.
ARTICOLO 8 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI)
1. La qualifica di socio si perde per:
– recesso volontario. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo;
– decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale dopo tre richiami ufficiali;
– scioglimento del Gruppo Speleologico;
– perdita dei requisiti previsti dalla Legge o dal presente Statuto per l’adesione alla Federazione;
– radiazione a causa di gravi motivi. Tale radiazione dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci. Entro trenta giorni da tale delibera il socio radiato potrà presentare ricorso all’Assemblea dei Soci che alla prima assemblea utile deciderà definitivamente in merito. Costituiscono cause di radiazione il reiterato mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni, del codice etico ove presente, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti della Federazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Federazione e ai principi di democrazia interna e in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, alla Federazione.
2. In tutti tali casi di perdita della qualifica di socio non si ha diritto al rimborso della quota associativa annuale o di altre quote versate. La perdita della qualifica determina automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita dal proprio delegato all’interno della Federazione.
ARTICOLO 9 (ORGANI DELLA FEDERAZIONE)
1. Sono Organi della Federazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti (solo se obbligatori per Legge al superamento dei limiti ex art. 30 e 31, D.Lgs. n. 117/2017 o se facoltativamente istituiti dall’Assemblea dei soci).
ARTICOLO 10 (ASSEMBLEA)
1. L’Assemblea dei Soci si compone di tutti i rappresentanti dei Gruppi Speleologici aderenti, uno per ciascuno di essi. I Gruppi sono rappresentati dal proprio Presidente o da persona da esso appositamente delegata. Gli altri appartenenti ai Gruppi Speleologici aderenti potranno partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.
2. E’ il momento fondamentale di confronto e di vita della Federazione, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa ed è il massimo organo rappresentativo dei soci che la costituiscono.
3. E’ convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e/o del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria). E’ altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Federazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. E’ inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
4. Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
5. Per l’Assemblea straordinaria che deliberi eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione della Federazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
6. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.
7. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di un socio.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso scritto da portare a conoscenza dei soci con forme idonee di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
9. L’Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, all’occorrenza, gli scrutatori nel caso di elezioni.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla Legge o da almeno il 30% dei presenti. 11. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea e custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede della Federazione.
ARTICOLO 11 ( I COMPITI DELL’ASSEMBLEA)
1. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali della Federazione;
b) approva il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria);
c) approva gli eventuali regolamenti interni;
d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
e) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo, dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione;
f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
g) nomina l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS o volontariamente istituito dalla Federazione;
h) delibera in merito ai ricorsi in materia di radiazione dei soci;
i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni e dei lavori assembleari;
k) delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
l) delibera su tutte le attività attribuitele dalla Legge, dal presente Statuto e di sua competenza.
ARTICOLO 12 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione della Federazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i delegati dei Gruppi Speleologici associati.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale senza limitazioni di rappresentanza.
3. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere.
ARTICOLO 13 (ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta. Essa sarà composta da tre membri (scelti fra i non candidati alle elezioni) per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale e scrutinare i voti espressi
2. In caso di vacanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentreranno automaticamente i primi dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo prende atto dell’avvenuto subentro nella sua prima seduta utile e ne dà opportuna conoscenza alla totalità dei soci. Tali nomine decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
3. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Esso è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede della Federazione.
ARTICOLO 15 (COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)
1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
c) formalizzare gli atti per la gestione della Federazione;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
g) individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del CTS e s.m.i., esperibili dalla Federazione;
h) deliberare sulla sospensione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso volontarie pervenute;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Federazione che non siano spettanti all’Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno e/o il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria per Legge);
k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Federazione;
l) vigilare sul buon funzionamento delle attività sociali e coordinare le stesse;
m) istituire commissioni, gruppi di lavoro, comitati e team di progetto nominandone un referente e demandandone la gestione ad un regolamento interno apposito.
ARTICOLO 16 (PRESIDENTE)
1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni. 3. Ha i seguenti compiti e poteri:
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
b) convocare l’Assemblea dei Soci;
c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dalla Federazione;
d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Federazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.
ARTICOLO 17 (SEGRETARIO)
1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Federazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18 (TESORIERE)
1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica della Federazione. In particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dagli organi sociali e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti la Federazione. Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, e/o del bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria per Legge) ai fini dell’approvazione in Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 19 (ORGANO DI CONTROLLO)
1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS. Vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Federazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria per Legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS. Nei casi previsti dal CTS, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea. I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere alla Federazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c.. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
ARTICOLO 20 (PATRIMONIO)
1. Il patrimonio della Federazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla Federazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. E’ comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Durante la vita della Federazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. La Federazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ARTICOLO 21 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)
1. In caso di estinzione o scioglimento della Federazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
ARTICOLO 22 (SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO)
1. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Federazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Federazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori ai limiti stabiliti dall’articolo 13 del CTS il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede della Federazione, almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione, e a darne giusta copia ai soci aderenti per un corretta disamina antecedente all’approvazione.
4. La Federazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (o il bilancio sociale) entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ARTICOLO 23 (SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE)
1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 10. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 21.
ARTICOLO 24 (NORMA DI RINVIO)
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci della Federazione in Roma il – _22_/_11_/2025___
