LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 1.9.1999
REGIONE LAZIO - TUTELA DEL PATRIMONIO CARSICO E VALORIZZAZIONE DELLA SPELEOLOGIA
ARTICOLO 1 (Finalità)
  • La Regione, in attuazione dell'articolo 45 dello Statuto ed in considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, naturalistici, culturali e turistici delle grotte e delle aree carsiche esistenti nel territorio, riconosce l'importanza ambientale e l'interesse scientifico del patrimonio carsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresì , lo sviluppo dell'attività speleologica.
ARTICOLO 2 (Definizioni di area carsica, di fenomeno carsico e di attività speleologica)
  • Ai sensi della presente legge sono definiti
    • aree carsiche, quelle costituite da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli agenti atmosferici, quali le rocce carbonatiche e quelle evaporitiche;
    • fenomeni carsici o grotte, le forme superficiali ed ipogee generate dai processi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce da parte delle acque, nonchè, per estensione, i fenomeni sotterranei in litotipi non carsici noti come grotte laviche e quelli dovuti ad un carsismo attenuato;
    • attività speleologica, l'esplorazione, lo studio scientifico e la documentazione delle grotte sotto il profilo fisico, biologico, storico paletnologico, paleontologico e geografico.
ARTICOLO 3 (Tutela delle grotte)
  • All'interno delle grotte di cui all'articolo 2, comma 1. lettera b., è vietato:
    • scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;
    • svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità, ed in particolare:
      • alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti, fatti salvi gli interventi necessari ai fini dell'esplorazione, previamente autorizzati dal sindaco, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, integrato ai sensi dell'articolo 7;
      • asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
  • Il sindaco del comune in cui è sita la grotta può, sentito il Comitato tecnico scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7, regolamentare l'accesso in presenza di reperti paletnologici o paleontologici o di situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità ed interesse.
  • L'utilizzazione ai fini economici, turistici e sanitari delle grotte iscritte nel catasto di cui all'articolo 5, è autorizzata dal competente organo regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7, sulla base di un progetto corredato da una relazione esplicativa della situazione in atto, delle variazioni che si intendono apportare e dell'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.
ARTICOLO 4 (Individuazione delle principali aree carsiche e loro tutela)
  • La Regione individua in un apposito elenco le principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, comprese quelle soggette a sfruttamento per scopi idropotabili, ambientale e paesaggistico.
  • L'elenco di cui al comma 1., che deve contenere ogni notizia utile ai fini della conoscenza delle aree ivi inserite, è approvato, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
  • Nelle aree carsiche comprese nell'elenco di cui al comma 1. non è consentito effettuare discariche di rifiuti o interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico dei luoghi.
ARTICOLO 5 (Istituzione del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)
  • Al fine di assicurare la conoscenza e conservazione delle aree e dei fenomeni carsici, è istituito il catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche.
  • Il catasto di cui al comma 1. è costituito da:
    • l'elenco delle grotte esistenti nel territorio regionale;
    • l'elenco delle principali aree carsiche di cui all'articolo 4, comma 2. .
  • Nel catasto di cui al comma 1. sono indicati per ciascuna grotta o area carsica tutti i dati topografici e metrici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici.
  • La Regione attribuisce, con apposita convenzione, la formazione, l'aggiornamento e la tenuta del catasto di cui al comma 1. alla federazione speleologica del Lazio.
  • La convenzione di cui al comma 4., da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse e le connesse attività scientifiche e divulgative.
ARTICOLO 6 (Vigilanza e sanzioni)
  • La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge è esercitata dalle province.
  • L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, e art. 4, comma 3., comporta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    • da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'alterazione del regime idrico-carsico;
    • da lire 500 mila a lire 5 milioni per la distruzione, il danneggiamento o l'occlusione delle grotte;
    • da lire 100 mila a lire 1 milione per l'abbandono dei rifiuti;
    • da lire 500 mila a lire 5 milioni per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti;
    • da lire 100 mila a lire 1 milione per l'effettuazione di scavi o sbancamenti in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1., lettera b., numero i.;
    • da lire 100 mila a lire 1 milione per la violazione del divieto di accesso di cui all'articolo 3, comma 2.;
    • da lire 500 mila a lire 1 milione per ogni metro cubo di discarica di rifiuti in aree carsiche.
  • Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2. si applica la normativa regionale vigente in materia di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
ARTICOLO 7 (Integrazione del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente)
    Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 32, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
  • Il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, istituito dall'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è integrato, per il rilascio di pareri relativi alle materie di cui alla presente legge, da:
    • due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi al territorio laziale. Tale designazione è comunicata alla competente commissione consiliare;
    • due esperti designati dalla federazione speleologica del Lazio.
  • I componenti di cui al comma 1. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 8 (Albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio)
  • È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente l'albo regionale dei gruppi speleologici del Lazio.
  • Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1., i gruppi speleologici devono presentare all'assessorato regionale competente in materia d'ambiente:
    • l'atto costitutivo unitamente al proprio statuto, da cui risulti che il gruppo speleologico non ha fini di lucro e svolge attività finalizzate all'esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;
    • l'elenco nominativo dei soci, con l'indicazione del presidente e del responsabile del gruppo;
    • il proprio curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonchè le eventuali pubblicazioni.
  • L'iscrizione all'albo di cui al comma 1. è subordinata al parere favorevole del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7.
  • I gruppi speleologici aderenti alla federazione speleologica del Lazio sono iscritti di diritto, previa presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2. .
ARTICOLO 9 (Attività promozionale. Contributi)
  • Al fine di promuovere la ricerca e l'attività speleologica, la Giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 7, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno un programma annuale per l'attuazione di ricerche e studi, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative a carattere didattico o divulgativo finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici o alla ottimizzazione delle tecniche esplorative.
  • Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore della federazione speleologica del Lazio e dei gruppi speleologici iscritti all'albo di cui all'articolo 8 per la realizzazione delle attività di cui al comma 1., secondo i criteri e le modalità stabiliti nel medesimo programma.
  • Per accedere ai contributi di cui al comma 2. i soggetti interessati presentano all'assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio di ogni anno, domanda corredata da un dettagliato programma di intervento e dalla relativa previsione di spesa.
  • I soggetti beneficiari dei contributi presentano all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i contributi, la documentazione, corredata da una relazione illustrativa, comprovante l'impiego dei fondi percepiti per gli scopi indicati al comma 1. .
ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
  • L'onere per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge è quantificato in lire 50 milioni ed è iscritto al cap. 11473 che si istituisce con la seguente denominazione: "Spesa per la tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia".
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