{"id":97,"date":"2019-08-18T15:20:35","date_gmt":"2019-08-18T13:20:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.speleo.lazio.it\/home\/?page_id=97"},"modified":"2025-12-19T14:35:34","modified_gmt":"2025-12-19T13:35:34","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.speleo.lazio.it\/home\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/www.speleo.lazio.it\/home\/2025-12-17_085470-statuto-fsl-reg-pdfa-1\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Federazione Speleologica del Lazio <\/a><\/h2>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 1<\/span> <i>(COSTITUZIONE &#8211; DENOMINAZIONE)<\/i><br>\n 1. \u00c8 costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato \u201cCodice del Terzo Settore\u201d o \u201cCTS\u201d), un\u2019associazione senza scopo di lucro denominata \u201cFederazione Speleologica del Lazio\u201d, in sigla \u201cFSL\u201d (d&#8217;ora in avanti Federazione).<br>\n La Federazione \u00e8 un\u2019organizzazione gi\u00e0 fondata in Roma in data 17 dicembre 1994 tramite atto del notaio Maria Lida Cianci rep.51327 racc.6098.<br>\n2. A seguito dell\u2019iscrizione nella sezione \u201cAltri enti del Terzo Settore\u201d del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, la Federazione inserisce nella denominazione sociale l\u2019acronimo ETS.<br>\nLa nuova denominazione non comporta modifica del presente statuto e verr\u00e0 comunicata a tutti gli uffici interessati.<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 2<\/span> <i>(SEDE &#8211; DURATA)<\/i><br>\n1. La Federazione ha sede in Roma. Essa potr\u00e0 istituire con delibera dell\u2019Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. <br>\n2. La variazione di sede legale nell\u2019ambito comunale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovr\u00e0 intendersi quale modifica del presente Statuto.<br>\nDi tale variazione dovr\u00e0 essere data comunicazione a tutti gli uffici preposti.<br>\n3. La durata della Federazione \u00e8 illimitata. <br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 3<\/span> <i>(FINALIT\u00c0 E ATTIVITA\u2019)<\/i><br>\n1. La Federazione non ha finalit\u00e0 di lucro e persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale attraverso lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale ai sensi dell\u2019art. 5 del D.Lgs. 117\/2017 e s.m.i.\nScopo principale della Federazione \u00e8:\n&#8211; la tutela e la valorizzazione dell\u2019ambiente naturale con particolare riferimento alle aree carsiche di superficie e sotterranee;<br>\n&#8211; la conoscenza, lo studio e la tutela degli ipogei naturali e del paesaggio ad essi collegati soprattutto del territorio laziale;<br>\n&#8211; la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici di rilevanza speleologica;\n&#8211; la divulgazione della pratica della speleologia come libera attivit\u00e0 di esplorazione e ricerca nelle zone carsiche soprattutto della regione Lazio;<br>\n&#8211; la diffusione di una didattica ambientale e speleologica volta alla conoscenza e al rispetto dei fenomeni carsici.<br>\nInoltre la Federazione\n&#8211; promuove ed organizza l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e di studio di cui sopra, di valorizzazione e di difesa dei risultati conseguiti;<br>\n&#8211; promuove lo sviluppo delle relazioni e le collaborazioni fra i Gruppi Speleologici del Lazio e fra questi ed i Gruppi Speleologici italiani ed esteri;<br>\n&#8211; rappresenta le organizzazioni speleologiche ad essa associate nelle relazioni, convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzazioni e singoli che si occupano di speleologia e delle tematiche sopra riportate.  \nIn riferimento alle attivit\u00e0 di interesse generale di cui all\u2019articolo 5 del D.Lgs. 117\/2017 essa opera in via esclusiva o principale nei seguenti ambiti:<br>\nd) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 culturali di interesse sociale con finalit\u00e0 educativa; <br>\ne) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle   condizioni dell&#8217;ambiente e all&#8217;utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell&#8217;attivit\u00e0, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonch\u00e9 alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281; <br>\nf) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; <br>\nh)  ricerca scientifica di particolare interesse sociale;<br>\n i) organizzazione e gestione di attivit\u00e0 culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivit\u00e0, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivit\u00e0 di interesse generale. \nLa Federazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di interesse generale sopra riportate:<br>\n&#8211; promuove iniziative di salvaguardia dell\u2019ambiente carsico e di protezione dei bacini acquiferi sotterranei;<br>\n&#8211; cura il Catasto Regionale delle Grotte e delle Aree Carsiche del Lazio affidatole dalla normativa regionale il quale contiene una completa documentazione delle cavit\u00e0 naturali ufficialmente censite nel Lazio. Per tale incarico la Federazione nomina un Conservatore del Catasto, eletto dall\u2019Assemblea dei Soci, e che organizzer\u00e0 tale compito in conformit\u00e0 di un apposito regolamento interno;<br>\n&#8211; collabora attivamente con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nell\u2019opera di prevenzione degli incidenti negli ipogei o nelle fasi di avvicinamento agli stessi;\n&#8211; gestisce progetti anche multidisciplinari di tutela ambientale a carattere scientifico o anche pi\u00f9 generalmente a carattere didattico culturale e ambientale;<br>\n&#8211; organizza direttamente, o in collaborazione con i propri associati, corsi ed iniziative a carattere formativo e\/o divulgativo.<br>\n2. Al fine di finanziare le proprie attivit\u00e0 di interesse generale la Federazione pu\u00f2 porre in essere attivit\u00e0 ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verit\u00e0, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico a norma dell\u2019art. 7 del Codice del Terzo Settore.<br>\n3. La Federazione pu\u00f2 inoltre svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle precedentemente elencate, purch\u00e9 secondarie e strumentali rispetto ad esse, conformemente a quanto stabilito dall\u2019art. 6 del D.Lgs. n. 117\/2017 e s.m.i. e nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.<br>\n4. Per la realizzazione delle proprie attivit\u00e0, essa pu\u00f2 avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS e fermo restando l\u2019obbligo di iscrivere in un apposito registro quei volontari che prestano la loro attivit\u00e0 in modo non occasionale. La Federazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato, nonch\u00e9 per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Pu\u00f2 anche assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche avvalendosi dei soci dei Gruppi Speleologici aderenti, sempre nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. Resta fermo che la qualifica di volontario \u00e8 incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.<br>\n\n\n<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 4<\/span> <i>(SOCI)<\/i><br>\n1. Il numero dei soci \u00e8 illimitato, ma in ogni caso non pu\u00f2 essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire alla Federazione, senza discriminazione alcuna, i Gruppi Speleologici con sede nella regione Lazio che ne condividano le finalit\u00e0, che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano nel presente Statuto e lo accettino. <br>\n2. Gli enti aderenti devono essere senza fine di lucro e conservano la propria autonomia amministrativa ed operativa in ogni ambito. Partecipano alla vita associativa della Federazione tramite il proprio rappresentante legale o un suo delegato.\n<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 5<\/span> <i>(REQUISITI E MODALITA\u2019 DI ADESIONE)<\/i><br>1. All\u2019interno della Federazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalit\u00e0 associative. Il Gruppo Speleologico che condivida gli scopi e le finalit\u00e0 indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovr\u00e0 farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi della Federazione. Nella domanda dovr\u00e0 essere allegata una relazione scritta dal presidente del Gruppo Speleologico dalla quale si evinca che l\u2019attivit\u00e0 speleologica viene svolta da almeno due anni in coerenza con le finalit\u00e0 perseguite dalla Federazione stessa. <br>\n2. Sulle domande di ammissione si pronuncia l\u2019Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, successivamente \u00e8 tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all\u2019ente interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all\u2019ente interessato entro 60 giorni; quest\u2019ultimo, entro i successivi 30 giorni, pu\u00f2 proporre appello all\u2019Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovr\u00e0 pronunciarsi durante la sua prima seduta utile. <br>\n3. La validit\u00e0 della qualifica di socio, efficacemente conseguita all\u2019atto dell\u2019accoglimento della domanda di ammissione, \u00e8 subordinata al versamento della quota. Il Consiglio Direttivo avr\u00e0 cura di annotare i nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa secondo le modalit\u00e0 previste dal regolamento interno. <br>\n4. L\u2019ammissione comporta il pagamento della quota associativa per tutto l\u2019anno. <br>\n5. La qualit\u00e0 di socio ha carattere permanente e si perde unicamente nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono quindi ammesse adesioni in contrasto a tale principio e con criteri limitativi di diritti. \u00c8 espressamente esclusa la temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa. <br>\n6. Il pagamento della quota annuale non \u00e8 trasferibile a nessun titolo e non \u00e8 collegata alla titolarit\u00e0 di azioni o quote di natura patrimoniale. Essa \u00e8 altres\u00ec non rimborsabile, non trasferibile e non rivalutabile. \n<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 6<\/span> <i>(DIRITTI DEI SOCI)<\/i><br>\n1. I Gruppi aderenti hanno diritto di partecipazione alla vita associativa. Ogni socio ha diritto:<br>\n&#8211; di partecipare alle Assemblee e votare gli argomenti all\u2019ordine del giorno;<br>\n&#8211; di eleggere e di candidare propri associati per le elezioni degli organi sociali; <br>\n&#8211; di partecipare a tutte le manifestazioni e attivit\u00e0 organizzate;<br>\n&#8211; di ricevere le pubblicazioni edite dalla Federazione;<br>\n&#8211; di utilizzare strutture ed attrezzature della Federazione nelle modalit\u00e0 stabilite dal regolamento interno;<br>\n&#8211; di ricevere i verbali delle riunioni dell\u2019Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;<br>\n&#8211; ad accedere (anche i loro associati) ai dati del Catasto nelle modalit\u00e0 previste da apposito regolamento interno. <br>\n3. Hanno inoltre diritto di esaminare tutti i libri sociali obbligatori (es. libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell\u2019Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell\u2019Organo di controllo e di altri eventuali Organi sociali o commissioni se istituiti), previa richiesta scritta del proprio rappresentante legale, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l\u2019accesso ai predetti libri potr\u00e0 avvenire presso la sede della Federazione, con modalit\u00e0 tali da non intralciare la gestione sociale. I Gruppi Speleologici associati (e i loro stessi membri) sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal modo conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dalla Federazione in caso di indebita rivelazione e\/o utilizzo di fatti e\/o documenti appresi durante l\u2019esercizio del controllo. In ogni caso, la Federazione potr\u00e0 richiedere la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attivit\u00e0 concorrenziali.<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 7<\/span> <i>(DOVERI DEI SOCI)<\/i><br>\n1. I Gruppi aderenti alla Federazione sono tenuti: <br>\na) all\u2019osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; <br>\nb) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi e delle attivit\u00e0, nelle modalit\u00e0 stabilite da apposito regolamento interno;<br>\nc) al pagamento di eventuali quote straordinarie per far fronte alle necessit\u00e0 della Federazione e che siano state deliberate dall\u2019Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;<br>\nd) a comunicare alla Federazione ogni variazione utile alla corretta gestione associativa (cariche sociali, indirizzi, proprie variazioni statutarie, nominativo del proprio delegato, etc.);<br>\ne) a inviare una relazione annuale sulla propria attivit\u00e0, utile per stabilire il mantenimento dei requisiti di appartenenza alla Federazione e comprendente l\u2019elenco dei propri soci. <br>\n2. Il Gruppo aderente che non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, pu\u00f2 incorrere alla radiazione cos\u00ec come previsto dal successivo articolo 8. Tale decisione pu\u00f2 essere preceduta da provvedimenti disciplinari, adottati anche in via graduale dal Consiglio Direttivo in conformit\u00e0 di un apposito regolamento interno: \n&#8211; due solleciti scritti;<br>\n&#8211; sospensione temporanea dei diritti sociali per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno. Il Gruppo potr\u00e0 rientrare a goderne previa regolarizzazione delle inadempienze.<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 8<\/span> <i>(PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO \u2013 SANZIONI)<\/i><br>\n1. La qualifica di socio si perde per:<br>\n&#8211; recesso volontario. Ciascun socio dovr\u00e0 comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volont\u00e0 di recedere. Il recesso avr\u00e0 effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo;<br>\n&#8211; decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale dopo tre richiami ufficiali; <br>\n&#8211; scioglimento del Gruppo Speleologico;<br>\n&#8211; perdita dei requisiti previsti dalla Legge o dal presente Statuto per l\u2019adesione alla Federazione;<br>\n&#8211; radiazione a causa di gravi motivi. Tale radiazione dovr\u00e0 essere proposta dal Consiglio Direttivo all\u2019Assemblea dei Soci. Entro trenta giorni da tale delibera il socio radiato potr\u00e0 presentare ricorso all\u2019Assemblea dei Soci che alla prima assemblea utile decider\u00e0 definitivamente in merito. Costituiscono cause di radiazione il reiterato mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni, del codice etico ove presente, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti della Federazione o in generale l\u2019assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attivit\u00e0 contrarie agli interessi morali o materiali della Federazione e ai principi di democrazia interna e in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, alla Federazione. <br>\n2. In tutti tali casi di perdita della qualifica di socio non si ha diritto al rimborso della quota associativa annuale o di altre quote versate. La perdita della qualifica determina automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita dal proprio delegato all\u2019interno della Federazione. <br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 9<\/span> <i>(ORGANI DELLA FEDERAZIONE)<\/i><br>\n1. Sono Organi della Federazione:<br>\na) l\u2019Assemblea dei Soci; <br>\nb) il Consiglio Direttivo;<br>\nc) il Presidente;<br>\nd) l\u2019Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti (solo se obbligatori per Legge al superamento dei limiti ex art. 30 e 31, D.Lgs. n. 117\/2017 o se facoltativamente istituiti dall\u2019Assemblea dei soci). <br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 10<\/span> <i>(ASSEMBLEA)<\/i><br>\n1. L&#8217;Assemblea dei Soci si compone di tutti i rappresentanti dei Gruppi Speleologici aderenti, uno per ciascuno di essi. I Gruppi sono rappresentati dal proprio Presidente o da persona da esso appositamente delegata. Gli altri appartenenti ai Gruppi Speleologici aderenti potranno partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto. <br>\n2. E\u2019 il momento fondamentale di confronto e di vita della Federazione, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa ed \u00e8 il massimo organo rappresentativo dei soci che la costituiscono. <br>\n3. E&#8217; convocata almeno una volta l&#8217;anno in via ordinaria per l&#8217;approvazione del bilancio di esercizio e\/o del bilancio sociale (ove la redazione di quest\u2019ultimo sia obbligatoria). E\u2019 altres\u00ec convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Federazione, o per l\u2019assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. E\u2019 inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. <br>\n4. Salvo ove diversamente previsto, l\u2019Assemblea in prima convocazione \u00e8 valida se presente (personalmente o per delega) almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validit\u00e0 prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all&#8217;Assemblea, validamente costituita. <br>\n5. Per l\u2019Assemblea straordinaria che deliberi eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione della Federazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non pu\u00f2 aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2\/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, \u00e8 possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea. <br>\n6. Per l\u2019Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento \u00e8 richiesto il voto favorevole di almeno \u00be dei soci aventi diritto. <br>\n7. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all\u2019avviso di convocazione. Ciascun socio pu\u00f2 rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di un socio. <br>\n8. La convocazione \u00e8 effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso scritto da portare a conoscenza dei soci con forme idonee di pubblicit\u00e0 (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell\u2019adunanza, contenente l&#8217;ordine del giorno, il luogo, la data e l&#8217;orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovr\u00e0 avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L\u2019Assemblea sia ordinaria che straordinaria \u00e8 normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l\u2019Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente. <br>\n9. L\u2019Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, all\u2019occorrenza, gli scrutatori nel caso di elezioni. <br>\n10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla Legge o da almeno il 30% dei presenti. \n11. Di ogni seduta \u00e8 disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell\u2019Assemblea e custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede della Federazione. <br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 11<\/span> <i>( I COMPITI DELL&#8217;ASSEMBLEA)<\/i><br>\n1. L&#8217;Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:<br>\na) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali della Federazione;<br>\nb) approva il bilancio di esercizio e\/o il bilancio sociale (quest\u2019ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria); <br>\nc) approva gli eventuali regolamenti interni; <br>\nd) effettua proposte per le attivit\u00e0 istituzionali, secondarie e strumentali; <br>\ne) delibera sulle modificazioni dell\u2019Atto costitutivo, dello Statuto e l&#8217;eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione; <br>\nf) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; <br>\ng) nomina l\u2019Organo di Controllo, la societ\u00e0 di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS o volontariamente istituito dalla Federazione; <br>\nh)  delibera in merito ai ricorsi in materia di radiazione dei soci; <br>\ni) delibera in ordine alla responsabilit\u00e0 dei componenti degli Organi sociali e promuove l\u2019azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<br>\nj) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni e dei lavori assembleari;<br>\nk) delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;<br>\nl) delibera su tutte le attivit\u00e0 attribuitele dalla Legge, dal presente Statuto e di sua competenza.<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 12<\/span> <i>(CONSIGLIO DIRETTIVO)<\/i><br>\n1. Il Consiglio Direttivo \u00e8 l\u2019organo di amministrazione della Federazione ed \u00e8 composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) eletti fra i delegati dei Gruppi Speleologici associati. <br>\n2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori \u00e8 generale senza limitazioni di rappresentanza.<br>\n3. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attivit\u00e0 gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l&#8217;attivit\u00e0 prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili. <br>\n4. Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere.<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 13<\/span> <i>(ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)<\/i><br>\n1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall\u2019Assemblea. L\u2019Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, pu\u00f2 nominare\/eleggere una Commissione Elettorale nel caso in cui l\u2019Assemblea decida \u2013 a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti &#8211; per la votazione segreta. Essa sar\u00e0 composta da tre membri (scelti fra i non candidati alle elezioni) per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale e scrutinare i voti espressi<br>\n2. In caso di vacanza di uno o pi\u00f9 componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentreranno automaticamente i primi dei non eletti. <br>Il Consiglio Direttivo prende atto dell\u2019avvenuto subentro nella sua prima seduta utile e ne d\u00e0 opportuna conoscenza alla totalit\u00e0 dei soci. Tali nomine decadono alla scadenza del triennio medesimo.  Nell\u2019impossibilit\u00e0 di attuare tale modalit\u00e0, il Consiglio Direttivo non proceder\u00e0 a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetter\u00e0 eleggere i sostituti per il reintegro dell\u2019organo fino alla sua naturale scadenza. <br>\n3. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l\u2019Assemblea dei Soci perch\u00e9 provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 14<\/span> <i>(RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)<\/i><br>\n1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed \u00e8 convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. In caso di urgenza il predetto termine pu\u00f2 essere ridotto a due giorni.<br>\n2. Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 essere convocato altres\u00ec quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1\/3 dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente \u00e8 tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. <br>\n3. Esso \u00e8 validamente costituito quando sono presenti la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. <br>\n4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede della Federazione. \n<br>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 15<\/span> <i>(COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)<\/i><br>\n1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d\u2019ordinaria e straordinaria amministrazione nell&#8217;ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall&#8217;Assemblea. <br>\n2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: <br>\na) predisporre gli atti da sottoporre all&#8217;Assemblea; <br>\nb) dare esecuzione alle delibere assembleari; <br>\nc) formalizzare gli atti per la gestione della Federazione; <br>\nd) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea; <br>\ne) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all\u2019attivit\u00e0 sociale; <br>\nf) curare la tenuta e l\u2019aggiornamento del libro soci; <br>\ng) individuare le attivit\u00e0 diverse di cui all\u2019art. 6 del CTS e s.m.i., esperibili dalla Federazione; <br>\nh) deliberare sulla sospensione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso volontarie pervenute; <br>\ni) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Federazione che non siano spettanti all\u2019Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; <br>\nj) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno e\/o il bilancio sociale (quest\u2019ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria per Legge); <br>\nk) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attivit\u00e0 svolte a favore della Federazione;<br>\nl) vigilare sul buon funzionamento delle attivit\u00e0 sociali e coordinare le stesse;<br>\nm) istituire commissioni, gruppi di lavoro, comitati e team di progetto nominandone un referente e demandandone la gestione ad un regolamento interno apposito.<br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 16<\/span> <i>(PRESIDENTE)<\/i><br>\n1. Il Presidente \u00e8 il legale rappresentante della Federazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. <br>\n2. \u00c8 eletto dall\u2019Assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni. \n3. Ha i seguenti compiti e poteri: <br>\na) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; <br>\nb) convocare l\u2019Assemblea dei Soci; <br>\nc) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dalla Federazione; <br>\nd) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere; <br>\ne) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Federazione. <br>\n4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. <br>\n5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l\u2019Assemblea dei Soci per l\u2019elezione del nuovo Presidente. \n<br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 17<\/span> <i>(SEGRETARIO)<\/i><br>\n1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Federazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. <br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 18<\/span> <i>(TESORIERE)<\/i><br>\n1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica della Federazione. In particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformit\u00e0 a quanto deliberato dagli organi sociali e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti la Federazione. Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, e\/o del bilancio sociale (quest\u2019ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria per Legge) ai fini dell\u2019approvazione in Assemblea dei Soci.  <br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 19<\/span> <i>(ORGANO DI CONTROLLO)<\/i><br>\n1. L\u2019Organo di Controllo, anche monocratico, \u00e8 nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS. Vigila sull\u2019osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull\u2019adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale della Federazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria per Legge, sia stato redatto in conformit\u00e0 alle linee guida di cui all\u2019art. 14 del CTS. Nei casi previsti dal CTS, l\u2019Organo di Controllo, purch\u00e9 composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una societ\u00e0 di revisione legale, pu\u00f2 assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L\u2019Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, \u00e8 composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall\u2019Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. L\u2019Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, \u00e8 riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall\u2019Assemblea. I membri dell\u2019Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere alla Federazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalit\u00e0 e la diligenza richieste dalla natura dell\u2019incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all\u2019articolo 2399 del c.c.; il componente dell\u2019Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all\u2019art. 2397, comma 2 c.c.. Di ogni seduta \u00e8 disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell\u2019Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo. \n<br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 20<\/span> <i>(PATRIMONIO)<\/i><br>\n\n1. Il patrimonio della Federazione \u00e8 costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla Federazione medesima, nonch\u00e9 da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite. <br>\n2. E\u2019 comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attivit\u00e0 statutarie ai fini dell&#8217;esclusivo perseguimento di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale.<br>\n3. Durante la vita della Federazione non \u00e8 consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. <br>\n4. La Federazione ha l\u2019obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attivit\u00e0 istituzionali statutariamente previste. \n<br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 21<\/span> <i>(DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)<\/i><br>\n1. In caso di estinzione o scioglimento della Federazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sar\u00e0 devoluto ad altro Ente del Terzo Settore possibilmente con finalit\u00e0 analoghe, secondo le disposizioni dell\u2019Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, previo parere positivo dell\u2019Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all\u2019articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117\/2017 e s.m.i. <br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 22<\/span> <i>(SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO)<\/i><br>\n1. L&#8217;esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. <br>\n2. La Federazione, in relazione all\u2019esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l\u2019indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l\u2019andamento economico e gestionale della Federazione e le modalit\u00e0 di perseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori ai limiti stabiliti dall\u2019articolo 13 del CTS il bilancio pu\u00f2 essere redatto nella forma del rendiconto di cassa. <br>\n3. Il bilancio di esercizio \u00e8 predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede della Federazione, almeno 15 giorni prima della riunione dell\u2019Assemblea indetta per la sua approvazione, e a darne giusta copia ai soci aderenti per un corretta disamina antecedente all\u2019approvazione. <br>\n4. La Federazione redige altres\u00ec il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell\u2019art. 14 del D.Lgs. 117\/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. <br>\n5. L\u2019Assemblea approva il bilancio di esercizio (o il bilancio sociale) entro il 30 aprile dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento. <br>\n6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attivit\u00e0 diverse di cui all&#8217;art. 6 del CTS e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.\n<br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 23<\/span> <i>(SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE)<\/i><br>\n1. Lo scioglimento della Federazione \u00e8 deliberato dall\u2019Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 10. La stessa Assemblea nomina uno o pi\u00f9 liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 21.\n<br>\n\n\n\n<span style=\"color:#F6A716;\">ARTICOLO 24<\/span> <i>(NORMA DI RINVIO)<\/i><br>\n1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile. <br>\n\nApprovato dall\u2019Assemblea Straordinaria dei Soci della Federazione in Roma\nil  \u2013 _22_\/_11_\/2025___    \n\n<br>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Federazione Speleologica del Lazio ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE &#8211; DENOMINAZIONE) 1. \u00c8 costituita, ai sensi del D. 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