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Statuto
Articolo 1 - Costituzione e Scopi
È costituita l'Associazione: "Federazione Speleologica del Lazio" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, più brevemente "F.S.L." Onlus (in appresso F.S.L.), con sede in Roma, ai sensi del D.L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
La "Federazione Speleologica del Lazio" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (F.S.L. Onlus) è una libera Associazione senza scopo di lucro dei Gruppi Speleologici della Regione Lazio, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10 D.L.vo 460 del 4 dicembre 1997.
La F.S.L. ha per scopo la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 10 comma n.8 del D.L.vo 460 del 4.12.97, ad eccezione dell'attività da esso esclusa, con particolare riferimento allo sviluppo della speleologia e alla salvaguardia dell'ambiente carsico e sotterraneo.
Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra citate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.
La F.S.L. difende la speleologia come libera attività di esplorazione e di ricerca, promuovendo il superamento dei vincoli e delle restrizioni al suo svolgimento.
La F.S.L., fatta salva l'autonomia dei singoli gruppi, promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli speleologi del Lazio e di differenti regioni e nazionalità.
A tal fine promuove ogni anno un Convegno Regionale ed altre iniziative a carattere scientifico e culturale.
La F.S.L. istituisce, aggiorna e conserva il Catasto Regionale delle Cavità Naturali ed il Catasto Regionale delle Cavità Artificiali; i dati catastali sono liberamente consultabili secondo le norme del relativo Regolamento.
La F.S.L. ha mandato di rappresentanza collettiva dei Gruppi Speleologici Federati (GSF), in particolare nei rapporti con la Regione Lazio, gli Enti Locali, il Club Alpino Italiano (CAI) e la Società Speleologica Italiana (SSI).
Articolo 2 - Strutture della FSL
Costituiscono la F.S.L. i Gruppi Speleologici Federati (GSF).
Sono organi della F.S.L.: l'Assemblea degli Speleologi del Lazio (ASL), l'Assemblea dei Delegati (AD), il Presidente, i Segretari, il Tesoriere, la Giunta Esecutiva (GE) e i Conservatori dei Catasti.
Articolo 3 - Singoli speleologi
Possono collaborare alla Federazione anche singoli Speleologi non iscritti ad alcun Gruppo Speleologico Federato.
I singoli Speleologi hanno un ruolo consultivo che si esprime in seno all'Assemblea degli Speleologi del Lazio.
Articolo 4 - Gruppi speleologici federati
Possono essere ammessi a far parte della F.S.L. i Gruppi Speleologici autonomi - e quelli interni ad associazioni non specificatamente speleologiche - costituiti da almeno due anni e che abbiano sede nel territorio della Regione Lazio.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I Gruppi Speleologici Federati hanno in seno alla Federazione un ruolo deliberativo che si esprime nell'Assemblea dei Delegati e sono tenuti al pagamento di una quota sociale di iscrizione annuale.
I Gruppi Speleologici devono presentare domanda di ammissione al Presidente della Federazione, corredata dai seguenti documenti:
Atto o Delibera costitutiva;
Statuto e/o Regolamento dell'associazione dai quali risulti che il Gruppo non ha fini di lucro e persegue attività tese all'esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;
Indirizzo della Sede Sociale;
Designazione del Presidente o del Responsabile del Gruppo;
Elenco nominativo dei soci;
Curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonché le eventuali pubblicazioni.
La domanda di ammissione presentata dai Gruppi Speleologici interni ad associazioni non specificatamente speleologiche deve essere firmata congiuntamente dal responsabile del Gruppo e dal legale rappresentante dell'associazione di appartenenza.
La domanda viene esaminata dall'Assemblea dei Delegati che delibera sull'ammissione a maggioranza dei due terzi dei Gruppi Speleologici Federati.
I Gruppi Speleologici Federati saranno esclusi dalla Federazione qualora violino le norme dello Statuto o del Regolamento dei Catasti.
La Giunta Esecutiva, compiuta ogni necessaria ed opportuna indagine su fatti e circostanze, esporrà all'Assemblea dei Delegati la proposta di esclusione che dovrà essere approvata a maggioranza dei due terzi dei Gruppi Speleologici Federati, fatta esclusione per il Gruppo oggetto del provvedimento.
L'esclusione per morosità avviene invece automaticamente al secondo anno di mancato pagamento della quota sociale.
I Gruppi Speleologici Federati dovranno presentare ogni anno una relazione sulle attività svolte, l'aggiornamento del Presidente o del Responsabile del Gruppo e l'Elenco nominativo dei soci.
Articolo 5 - Assemblea degli speleologi del Lazio
L'Assemblea degli Speleologi del Lazio è l'organo consultivo della Federazione ed è costituita dai singoli Speleologi e da tutti i soci dei Gruppi Speleologici Federati.
È il momento di confronto tra gli speleologi, di valutazione del lavoro svolto, di indirizzo sulle attività future della Federazione.
L'Assemblea degli Speleologi del Lazio vota in forma palese a maggioranza dei presenti sulle mozioni che vengono presentate nel corso dell'Assemblea stessa.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno su convocazione del Presidente della Federazione effettuata ai Gruppi Speleologici Federati con diffusione pubblica.
Di norma l'Assemblea degli Speleologi del Lazio viene tenuta nel corso del Convegno Regionale di cui all'Art. 1.
L'Assemblea viene convocata in via straordinaria dal Presidente della Federazione su richiesta motivata sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) membri dell'ASL, o su sollecito della Giunta Esecutiva.
Articolo 6 - Assemblea dei delegati
L'Assemblea dei Delegati è l'organo deliberante della Federazione ed è costituita dai Delegati dei Gruppi Speleologici Federati designati formalmente dai gruppi stessi.
Hanno diritto ad intervenire ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, tutti i Gruppi Speleologici Federati in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.
L'incarico di Delegato, formulato ogni biennio su carta intestata del Gruppo Speleologico Federato e sottoscritto dal Presidente o Responsabile del Gruppo, dovrà essere attribuito a due soci maggiorenni.
Con lettera motivata, il Presidente o Responsabile del Gruppo potrà comunicare ai Segretari della Federazione la sostituzione di uno o di entrambi i delegati.
I Gruppi Speleologici Federati devono indicare esplicitamente gli indirizzi dei due Delegati cui dovranno essere recapitate le convocazioni da parte dei Segretari della Federazione.
Fa parte di diritto dell'Assemblea dei Delegati il Presidente della Federazione con diritto di voto.
Il Presidente provvederà ad invitare alle riunioni il Tesoriere, i Conservatori dei Catasti, il Delegato della V zona speleologica del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e quanti altri riterrà necessari con funzioni consultive.
In via esemplificativa, l'Assemblea dei Delegati stabilisce lo stemma ufficiale della Federazione, delibera sull'ammissione o esclusione dei Gruppi, sulla destinazione dei fondi, sui bilanci, su eventuali modifiche ed integrazioni dello Statuto o del Regolamento dei Catasti come previsto dall'Art. 14 e su ogni altro punto messo all'ordine del giorno su proposta del Presidente, della Giunta Esecutiva, dei Gruppi Speleologici Federati o di singoli speleologi; valuta le relazioni degli altri organi della Federazione; nomina ogni due anni il Presidente della Federazione, i Segretari, il Tesoriere, i Conservatori dei Catasti; stabilisce l'ammontare delle quote sociali annuali; indica le sedi dei Catasti; approva il verbale dell'Assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea dei Delegati, convocate dal Presidente almeno una volta l'anno in occasione del Convegno Regionale di cui all'Art. 1, saranno valide qualora siano presenti la metà più uno dei Gruppi Speleologici Federati.
Ogni gruppo, per motivi importanti o urgenti, può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea dei Delegati.
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, il Presidente dovrà entro 30 giorni ripetere la convocazione con uguale ordine del giorno; in tale caso l'Assemblea dei Delegati sarà valida qualunque sia il numero dei Gruppi Speleologici Federati presenti.
Le lettere di convocazione dell'Assemblea dei Delegati dovranno indicare l'ordine del giorno degli argomenti da discutere e la voce "varie ed eventuali" e dovranno essere inoltrate ai Gruppi Speleologici Federati e ai Delegati, per via postale o per fax, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Tutte le votazioni dell'Assemblea dei Delegati sono tenute a voto palese ed a maggioranza assoluta dei Gruppi Speleologici Federati presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.
Non sono ammesse deleghe.
In caso di votazione in sede di Assemblea dei Delegati ad ogni Gruppo Speleologico Federato compete comunque un solo voto.
Delle Assemblee dei Delegati viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, da trascriversi su apposito libro, tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta motivata.
Articolo 7 - Presidente
Il Presidente rappresenta la Federazione a tutti gli effetti, dà esecuzione allo Statuto ed alle delibere dell'Assemblea dei Delegati; insieme alla Giunta Esecutiva convoca le Assemblee e coordina le riunioni dell'Assemblea dei Delegati.
Nel momento in cui accetta l'incarico conferitogli, rinuncia all'eventuale delega di rappresentanza del proprio Gruppo che in tal caso provvederà ad una designazione suppletiva.
La stessa persona non può essere eletta Presidente per più di due bienni consecutivi.
In caso di impedimento, il Presidente o in subordine l'Assemblea dei Delegati possono nominare un Delegato a rappresentarlo con la figura di Vice Presidente pro tempore.
Articolo 8 - Segretari
I segretari, in numero di due, sono eletti nel novero dei Delegati dei Gruppi Speleologici Federati; essi svolgono tutti i compiti loro demandati dall'Assemblea dei Delegati e dal Presidente.
La stessa persona non può essere eletta Segretario per più di due bienni consecutivi.
I Segretari provvedono a turno alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea dei Delegati.
Articolo 9 - Tesoriere
Il Tesoriere cura l'esazione dei crediti e il pagamento dei debiti della Federazione.
Redige i bilanci preventivi e consuntivi ed è personalmente responsabile della conservazione dei fondi della Federazione e della correttezza delle operazioni contabili.
Della gestione amministrativa e fiscale del patrimonio della Federazione è responsabile la Giunta Esecutiva.
Le eventuali situazioni negative di bilancio e patrimoniali vengono sanate in solido da tutti i soci dei Gruppi Speleologici Federati.
Articolo 10 - Giunta esecutiva
La Federazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva (G.E.).
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Segretari e dal Tesoriere, eletti per il primo biennio in sede di atto costitutivo.
La Giunta Esecutiva ha il compito di preparare l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Delegati, di attuarne le deliberazioni e di presentare una relazione sulla propria attività.
La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente o di altri due suoi membri, e delibera a voto palese con maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'operato della Giunta Esecutiva è soggetto a ratifica da parte dell'Assemblea dei Delegati.
In caso di dimissioni di un membro della Giunta Esecutiva, il Presidente o un Segretario devono convocare l'Assemblea dei Delegati per l'opportuna sostituzione.
La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Federazione, fatto salvo quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi vigenti all'Assemblea dei Delegati.
Articolo 11 - Conservatori dei catasti
I Conservatori dei Catasti regionali delle Cavità Naturali ed Artificiali sono eletti dall'Assemblea dei Delegati su proposta della Giunta Esecutiva, per il primo biennio con l'atto costitutivo.
I Conservatori gestiscono la formazione, l'aggiornamento e la conservazione del Catasto Regionale delle Cavità Naturali e del Catasto Regionale delle Cavità Artificiali secondo le norme del relativo Regolamento, che fa parte integrante del presente Statuto.
I Conservatori dei Catasti sono personalmente responsabili del materiale cartografico, dell'archivio dati e delle dotazioni costituite dalla "F.S.L." Onlus; essi devono presentare all'Assemblea dei Delegati una relazione annuale sullo stato dei Catasti.
Articolo 12 - Fondi e patrimonio della FSL
La Federazione amministra tramite l'Assemblea dei Delegati ed avvalendosi del Tesoriere i propri fondi costituiti dalle seguenti voci:
quote sociali in forma di contributo annuale obbligatorio versato dai Gruppi Speleologici Federati entro il mese di marzo;
contributi provenienti da Enti pubblici o privati;
proventi di attività, ricerche, studi, pubblicazioni e di altre iniziative;
eventuali donazioni.
La Federazione Speleologica del Lazio, tramite l'Assemblea dei Delegati, potrà delegare uno o più gruppi a dare esecuzione a programmi, interventi o consulenze relative a fondi posti in gestione federativa.
La F.S.L. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 13 - Esercizio dell'Associazione e rendiconto
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni anno il Tesoriere ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario, ai sensi dell'art. 11, comma 4 quinquies, lettera D del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'art. 5 del D.L.vo 460 del 4.12.97.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 14 - Modifiche Statuto e Regolamento dei Catasti
Il presente Statuto e il Regolamento dei Catasti, approvati nel corso della riunione federativa del 17 dicembre 1994, potranno essere modificati o integrati mediante iscrizione preventiva all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati, previa distribuzione nella lettera di convocazione dei testi integrali proposti a confronto con quelli eventualmente esistenti, e successiva approvazione a maggioranza dei due terzi dei Gruppi Speleologici Federati.
Le modifiche allo Statuto devono essere preventivamente discusse dall'Assemblea degli Speleologici del Lazio, appositamente convocata.
Articolo 15 - Scioglimento della Federazione
L'eventuale scioglimento della Federazione deve essere ratificato dall'Assemblea dei Delegati con la maggioranza dei tre quarti dei Gruppi Speleologici Federati nel corso di una riunione appositamente convocata.
Il patrimonio della F.S.L., in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'eventuale scioglimento della Federazione deve essere preventivamente discusso dall'Assemblea degli Speleologi del Lazio, appositamente convocata.
Si considera sciolta in modo automatico la Federazione qualora il numero dei Gruppi Speleologici Federati risulti inferiore a cinque.
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